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La crisi dell'Impresa e il conseguente fallimento
Il fallimento dell'impresa e le procedure concorsuali
Quando vi è la crisi dell'impresa entrano in atto le procedure concorsuali, che hanno la funzione di assicurare ai creditori dell'impresa una sostanziale parità di trattamento a fronte del dissesto dell'impresa. Queste presentano delle caratteristiche:
- Riguardano tutti i creditori della impresa;
- riguardano tutto il patrimonio;
- il loro svolgimento è regolato dalla legge.
Ci sono vari tipi di procedure concorsuali:
- il fallimento;
- il concordato preventivo;
- gli accordi di ristrutturazione;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il fallimento scatta quando l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale, che può essere promossa in vario modo:
- su ricorso di uno o più creditori;
- su richiesta dello stesso debitore;
- su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale deve accertarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi:
- dichiara il fallimento;
- nomina gli organo della procedura;
- ordina al fallito di depositare le scritture contabili entro 3 giorni;
- stabilisce le date per l'accertamento passivo;
- assegna ai creditori o terzi il modo per presentare reclamo o insinuazione.
Gli organo della procedura fallimentare sono: Il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori.
- Il tribunale fallimentare è l'organo che dichiara il fallimento;
- Il giudice delegato ha direzione concreta delle procedure fallimentari, quindi emette e provoca l'emissione di provvedimenti, autorizza il curatore a compiere atti, riferisce al tribunale per ogni atto che richiede l'intervento del colleggio, provvede all'esame preliminare dei crediti e diritti reali vantati da terzi;
- Il curatore amministra e custodisce il patrimonio fallimentare;
- Il comitato dei creditori svolge una funzione consultiva e di controllo.
La procedura fallimentare inizia con l'apposizione di sigilli sui beni del fallito, poi si pagano le spese di amministrazione del fallimento, si pagano i creditori, tutto denaro ricavato dalla vendita del patrimonio del fallito.
Il concordato fallimentare può essere considerato un accordo conculso dal fallito con i creditori, stipulato per la cessione della procedura fallimentare. Una volta approvato il concordato da parte dei creditori, quindi una volta omologato si passa alla liquidazione dell'attivo e pagamento dei debiti.
Si ringrazia WA per la produzione..