La crisi dell'Impresa e il conseguente fallimento

Il fallimento dell'impresa e le procedure concorsuali

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    La crisi dell'Impresa e il conseguente fallimento
    Il fallimento dell'impresa e le procedure concorsuali



    Quando vi è la crisi dell'impresa entrano in atto le procedure concorsuali, che hanno la funzione di assicurare ai creditori dell'impresa una sostanziale parità di trattamento a fronte del dissesto dell'impresa. Queste presentano delle caratteristiche:

    - Riguardano tutti i creditori della impresa;
    - riguardano tutto il patrimonio;
    - il loro svolgimento è regolato dalla legge.

    Ci sono vari tipi di procedure concorsuali:

    - il fallimento;
    - il concordato preventivo;
    - gli accordi di ristrutturazione;
    - la liquidazione coatta amministrativa;
    - l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    Il fallimento scatta quando l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    Il fallimento è dichiarato dal tribunale, che può essere promossa in vario modo:

    - su ricorso di uno o più creditori;
    - su richiesta dello stesso debitore;
    - su istanza del pubblico ministero.

    Il tribunale deve accertarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi:

    - dichiara il fallimento;
    - nomina gli organo della procedura;
    - ordina al fallito di depositare le scritture contabili entro 3 giorni;
    - stabilisce le date per l'accertamento passivo;
    - assegna ai creditori o terzi il modo per presentare reclamo o insinuazione.

    Gli organo della procedura fallimentare sono: Il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori.

    - Il tribunale fallimentare è l'organo che dichiara il fallimento;
    - Il giudice delegato ha direzione concreta delle procedure fallimentari, quindi emette e provoca l'emissione di provvedimenti, autorizza il curatore a compiere atti, riferisce al tribunale per ogni atto che richiede l'intervento del colleggio, provvede all'esame preliminare dei crediti e diritti reali vantati da terzi;
    - Il curatore amministra e custodisce il patrimonio fallimentare;
    - Il comitato dei creditori svolge una funzione consultiva e di controllo.

    La procedura fallimentare inizia con l'apposizione di sigilli sui beni del fallito, poi si pagano le spese di amministrazione del fallimento, si pagano i creditori, tutto denaro ricavato dalla vendita del patrimonio del fallito.

    Il concordato fallimentare può essere considerato un accordo conculso dal fallito con i creditori, stipulato per la cessione della procedura fallimentare. Una volta approvato il concordato da parte dei creditori, quindi una volta omologato si passa alla liquidazione dell'attivo e pagamento dei debiti.



    Si ringrazia WA per la produzione.
     
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